Martina Crepaldi
Data di pubblicazion: 08.06.2020
Chi può praticare l'Ipnosi? La legge in Italia - Parte seconda
L'autore: Martina Crepaldi

Il vigente codice penale, promulgato nel 1930, menziona a “sproposito” l’ipnosi in due articoli, in quanto NON e’ possibile commettere tali reati con l’ipnosi:
- art. 613 del codice penale
“Chiunque mediante suggestione ipnotica o in veglia, sostanze alcooliche o stupefacenti ponga una persona, senza il di Lei assenso, in stato d’incapacità d’intendere o volere. La punibilità non è esclusa se chi presta il consenso è minore di anni diciotto, infermo di mente, ovvero in stato di deficienza psichica per altra infermità ovvero abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti, ovvero il consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o suggestione ovvero carpito coll’inganno. La pena è la reclusione fino ad un anno. La pena è la reclusione fino a cinque anni se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato ovvero se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come reato”.
L’art. 613 è inapplicabile all’ipnosi, in quanto con l’ipnosi NON è possibile realizzare l’incapacità di intendere e di volere e NON e’ neppure possibile far commettere un reato, lo conferma a chiare lettere tutta la letteratura scientifica in proposito!
- art. 728 del codice penale
“Chiunque ponga taluno, col suo consenso, in stato di narcosi od ipnotismo ovvero esegua sul medesimo un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà è punito, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità della persona, con l’arresto da uno a sei mesi ovvero con l’ammenda da Euro 30,00 a 516,00. È ammessa l’estinzione del reato mediante oblazione. La predetta norma non si applica se il fatto è posto in essere, per finalità scientifiche o di cura, da persona che esercita una professione sanitaria“.
Anche questa condizione è impossibile da realizzarsi con l’ipnosi.
L’Ipnologo esperto, se non è medico, NON può praticare l’ipnosi per finalità cliniche, diagnostiche o terapeutiche, ma può invece utilizzarla liberamente, in qualità di libero professionista, ai fini della crescita personale del proprio cliente, per il suo sviluppo e la presa di coscienza, oltre che per la riscoperta di risorse e l’insegnamento di tecniche atte al dissolvere disagi e per il miglioramento personale e relazioni (...) - Leggi l'ultima parte dell'articolo -

Alcune parti di testo, quelle contrassegnate, sono di Romina Ciuffa – Avvocato, Psicologa, Psicoterapeuta.

COMMENTI
Questo post non ha ancora commenti
AGGIUNGI IL TUO COMMENTO
Invia il commento