Martina Crepaldi
Data di pubblicazion: 08.06.2020
Chi può praticare l'Ipnosi? La legge in Italia - Parte prima
L'autore: Martina Crepaldi

La legge italiana, la n.4 del 14 gennaio 2013, intende l’ipnologo un libero professionista intellettuale. La legge consente di esercitare in libertà e legalità la professione di Ipnologo, purché la trance sia utilizzata solo come induzione e non come terapia, integrando la direttiva del parlamento europeo e del consiglio COM (2002) 119, relativa al riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali tra i paesi membri, approvata l’11 febbraio 2004.


QUALI SONO LE LEGGI IN MERITO ALL'IPNOSI?


La persona che applica gli strumenti dell'ipnosi (IPNOLOGO o IPNOTISTA) deve essere diplomata e certificata da scuole riconosciute, ed è un libero professionista che svolge un’attività attinente al miglioramento personale. Chi opera nel campo, conduce il proprio cliente per un miglioramento delle potenzialità energetiche umane e personali. La legge italiana consente di esercitare come Libero Professionista l'attività di Ipnologo integrando la direttiva del parlamento europeo e del consiglio COM (2002) 119, relativa al riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali tra i paesi membri, che è stata approvata l’11 febbraio 2004.
La normativa vigente italiana permette quindi la pratica dell’ipnosi e la vieta in due precise condizioni:
1. mancanza di consenso o anche qualora ci sia il consenso, quando esiste un pericolo grave per l’incolumità della persona.
2. quando è svolta a fini terapeutici da chi non svolga una “professione sanitaria”, cioè non sia medico.
La Corte di Cassazione chiarisce espressamente chi non è contemplato nella categoria indicata come “professione sanitaria”:
“è tale chi è sfornito del titolo richiesto di laurea in medicina e chirurgia o non ha adempiuto alle formalità prescritte come condizione per l’esercizio della professione (es. iscrizione all’albo) o ne è stato sospeso o interdetto”.
Si tratta quindi, per l’ Ipnologo non medico, di praticare l’ipnosi:
1. senza creare pericolo per l’incolumità del cliente.
2. senza effettuare terapia.
In sostanza l’Ipnologo non medico può praticare l’ipnosi purché essa non sia terapeutica e non sia dannosa. Ogni altro impiego dell’ipnosi per finalità cliniche, diagnostiche o terapeutiche da parte di persona non in possesso di laurea in medicina e chirurgia incorre nel reato di esercizio abusivo di professione, previsto e punito all’art. 348 del codice penale, il quale afferma così:
“Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione”. - Leggi la seconda parte dell'articolo -

Alcune parti di testo, quelle contrassegnate, sono di Romina Ciuffa – Avvocato, Psicologa, Psicoterapeuta.

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